Mariagrazia Bondioli

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NON TI ARRENDERE MAI!

dicembre 26, 2011 By: mariagrazia Category: letteratura

Quando meno ce lo aspettiamo, sperimentiamo certi improvvisi, ingiusti abbandoni..

Ci ritroviamo a pagare alla vita sia il nostro conto che quello di altri.

ecco..quando le cose non vanno come dovrebbero ricordiamoci le parole di San Leone Magno

NON ARRENDERTI MAI..

neanche quando la fatica si fa sentire,
neanche quando il tuo piede inciampa,
neanche quando i tuoi occhi bruciano,
neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati,
neanche quando la delusione ti avvilisce,
neanche quando l’errore ti scoraggia,
neanche quando il tradimento ti ferisce,
neanche quando il successo ti abbandona,
neanche quando l’ingratitudine ti sgomenta,
neanche quando l’incomprensione ti circonda,
neanche quando la noia ti atterra,
neanche quando tutto ha l’aria del niente,
neanche quando il peso del peccato ti schiaccia…
stringi i pugni, sorridi………
e ricomincia.
San Leone Magno

Aprimi fratello!

dicembre 14, 2011 By: mariagrazia Category: letteratura

Sarà che le tristi notizie dei tiggì di questi giorni mi hanno un decisamente depressa; sarà che amo pensare ad un mondo multicolor, multietnico, multitollerante, multiaccogliente,ove esistano solo  esseri umani, unici ,preziosi ed irripetibili, seppur  nelle loro diversità.Persone, semplici uomini appartenenti all’unica razza del pianeta, LA RAZZA UMANA, che non dovrebbe essere soggetta a discriminazione alcuna..

Sarà che dentro di me, penso, spero e sogno un mondo  arcobaleno, ove ogni colore concorre al risultato finale del capolavoro che si staglia contro la volta celeste..Ecco perchè, mi ha fatto un immenso piacere il dono inatteso di una mia amica, Paola.Ho trovato il suo pensiero così delicato che ho deciso di condividerlo con tutti voi lettori del blog.Spero vi piaccia..Ed a Paoletta un grande immenso grazie di cuore!

Aprimi fratello!

Ho bussato alla tua porta

Ho bussato al tuo cuore

per aver un letto

per avere del fuoco

perchè mai respingermi?

Aprimi fratello!

Perché domandarmi

se sono dell’Africa

se sono dell’America

se sono dell’Asia

se sono dell’Europa ?

Aprimi fratello !

Perché domandarmi

quant’è lungo il mio naso
quant’è spessa la mia bocca
di che colore ho la pelle
che nome hanno i miei dèi ?
Aprimi fratello !

Io non sono nero
io non sono rosso
io non sono giallo
io non sono bianco
non sono altro che un uomo.
Aprimi fratello !

Aprimi la porta
aprimi il tuo cuore
perché sono un uomo
l’uomo di tutti i tempi
l’uomo di tutti i cieli
l’uomo che ti somiglia !

(René Philombé)

CANTIAMO NATALE!

dicembre 04, 2011 By: mariagrazia Category: musica

Cosa c’è di meglio che tornare per un momento bambini in compagnia dei propri figli?Apro cn questo articolo un breve spazio musicale natalizio, da dedicare ai miei alunni ed alle loro famiglie.Un’ attesa di natale tutta swing ed  in francese..

DANSER AUTOUR DU VERT SAPIN

Ritornello (refrain)

Danser autour du vert sapin

en se frappant dans le mains

Danser autour du vert sapin

et chanter jusqu’ au matin.

Strofa (strophe)

Lancer partout des serpentins

en reprenant les refrains

et s’embrasser devant témoins

sous le gui ou dans les coins.

Tu auras un certain petit frisson dans le dos

en voyant le sapin décoré et rempli des cadeaux.

Refrain:

Danser autour du vert sapin

en se frappant dans les mains

et s’embrasser devant témoins

sous le gui ou dans les coins.

Strophe:

Tu auras un certain petit frisson dans le dos

en voyant le sapin décoré et rempli de cadeaux.

Refrain:

Danser autour du vert sapin

en se frappant dans les mains

Danser autour du vert sapin et chanter jusqu’au matin.

http://www.youtube.com/watch?v=_oK3FnLBVMY

Ouzie Boo “la chanson de Noel”

http://www.youtube.com/watch?v=odUOz-WriHQ

Père Noel arrive ce soir

http://www.youtube.com/watch?v=2h8VEdmTV9A

Vive le vent

http://www.youtube.com/watch?v=kh2o-IHVYhM

DM5669 a proposito di DSA

novembre 07, 2011 By: mariagrazia Category: DSA disturbi specifici di apprendimento

Collegamento a:  Linee guida  D.M. 5669

http://www.erickson.it/Pagine/dislessia-e-altri-DSA.aspx?gclid=CNvm7beLpawCFSIhtAodWHKQ1w

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca      Decreto N. 5669

DECRETA …

Articolo 1

Finalità del decreto

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo  di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

Articolo 2

Individuazione di alunni e studenti con DSA

1. Ai fini di cui al precedente articolo, le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010.

2. Al fine di garantire agli alunni e agli studenti con disturbi specifici di apprendimento di usufruire delle misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della Legge 170/2010,  gli Uffici Scolastici Regionali attivano tutte le necessarie iniziative e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte.

3. La certificazione di DSA viene consegnata dalla  famiglia ovvero dallo studente di maggiore età alla scuola o all’università, che  intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.  Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3

Articolo 3

Linee guida

1. Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegateLinee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, che sono parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

Misure educative e didattiche

1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle  indicazioni contenute nelle allegate  Linee guida, provvedono ad attuare i necessari  interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.

2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.

3. In un’ottica di prevenzione dei DSA, gli insegnanti adottano metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto della libertà d’insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo nelle allegate Linee guida

4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego  degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.

5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Articolo 5

Interventi didattici individualizzati e personalizzati 1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

Articolo 6

Forme di verifica e di valutazione 1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

4

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico,  anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma,  sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate,  presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;

- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato  conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università.

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che  hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del D.P.R. n.323/1998. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

7. In ambito universitario, gli Atenei assicurano agli studenti con DSA l’accoglienza, il tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate.

8. Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA.

9. La valutazione degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle indicazioni presenti nelle allegate Linee guida.

Articolo 7

Interventi per la formazione

1. Le attività di formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, di cui all’art. 4 della Legge 170/2010, riguardano in particolare i seguenti ambiti:

a) Legge 8 ottobre 2010, n. 170;

b) caratteristiche delle diverse tipologie di DSA;

c) principali strumenti per l’individuazione precoce del rischio di  DSA;

d) strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;

e) gestione della classe in presenza di alunni con DSA;

f) forme adeguate di verifica e di valutazione;

g) indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all’art. 4;

h) forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi in ambito universitario, dell’alta formazione e dell’istruzione tecnica superiore;

i) esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche.

2. Il Ministero predispone appositi piani di formazione - le cui direttive sono riportate nelle allegate  Linee guida - anche in convenzione con università, enti di ricerca, società scientifiche, associazioni e servizi sanitari territoriali. In particolare, gli Uffici Scolastici Regionali, fatte salve le convenzioni e le intese già in atto, possono stipulare appositi accordi con le facoltà di Scienze della Formazione, nell’ambito dell’Accordo quadro sottoscritto tra il MIUR e la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione, per l’attivazione presso le stesse di corsi di perfezionamento o master in didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento, rivolti a docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.

3. In conformità alle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, le medesime possono attivare, in base alle necessità ed alle risorse, interventi formativi in materia.

Art. 8

Centri Territoriali di Supporto

1. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le Istituzioni scolastiche attivano tutte le necessarie iniziative e misure per assicurare il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.  In particolare, le istituzioni scolastiche Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico  fornito dalla rete predisposta dal MIUR, anche attraverso i Centri Territoriali di Supporto  (CTS) istituiti con il progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”. I CTS possono essere impiegati come centri di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio ed essere interconnessi telematicamente. Gli operatori dei Centri, opportunamente formati, possono a loro volta essere soggetti promotori di azioni di formazione e aggiornamento.

Art. 9

Gruppo di lavoro nazionale

1. Con successivo decreto del Ministro è istituito  un Gruppo di lavoro nazionale con il compito di monitorare l’attuazione delle norme della Legge 170/2010 e delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché con compiti  di supporto tecnico all’attività di coordinamento delle iniziative in materia di DSA. Il suddetto Gruppo di lavoro avrà anche compiti consultivi e propositivi, con particolare riguardo:

- alla formulazione di eventuali proposte di revisione delle presenti disposizioni e delle allegate  Linee guida, sulla base dei progressi della ricerca scientifica, degli esiti dei monitoraggi e dell’evoluzione normativa in materia;

- alla sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare.

2. Le funzioni di Presidente del Gruppo di lavoro nazionale sui DSA sono svolte dal Direttore Generale per lo Studente, la Partecipazione, l’Integrazione e la Comunicazione o da un suo delegato.

3. Le funzioni di Segreteria tecnica sono svolte dall’Ufficio settimo della Direzione Generale sopracitata.

4. Ai membri del Gruppo di lavoro nazionale non spetta alcun compenso.

Art. 10

Disapplicazione di precedenti disposizioni in materia

1. Con l’entrata in vigore del presente Decreto si intendono non più applicabili le disposizioni impartite con la Circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007 e con la Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007. Roma, lì 12 luglio 2011

Normativa utile x i DSA

novembre 07, 2011 By: mariagrazia Category: analisi socio-psicologica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni

Scolastiche”

- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”

legge n°  170 ,18 ottobre 2010

DM 5669, 12 luglio 2011

- Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”

- Nota MIUR  1.03.2005  prot. 1787

- OM n° 26 del 15.03.2007 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo

svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione

secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007”

- CM 10.05.2007, prot. 4674

- CM n° 28 del 15.03.2007 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007”

- Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per

l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni”

- Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento  – Indicazioni

operative”

- Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo

dell’istruzione. D.M. 31/07/2007

- C  . M .   n   5  0   -  m  a g g i o   2 0 0 9  Anno scolastico 2008/2009 – Nota MIUR n. 5744 del

28 maggio 2009  Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di

apprendimento.

- Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co.5  sulla

valutazione dei DSA

DPR N. 122 del 2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutaz

Legge 170 del 18 ottobre 2010

DM 5669 del 12 luglio 2011